La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, tra le novità, la possibilità di richiedere il Superbonus 110% anche per installare ascensori.
Nel 2021, l’installazione dell’ascensore rientra negli interventi trainati dai lavori trainanti (quelli principali, finalizzati alla riqualificazione energetica) del Bonus 110%.
L’ascensore esterno fa parte degli interventi trainati o secondari: gli impianti di elevazione possono essere finanziati dall’Ecobonus se lo scopo è rendere accessibili gli edifici a disabili con handicap grave ed anziani di età superiore ai 65 anni.
Ai sensi dell’articolo 1121 Codice Civile l’installazione di un ascensore in un immobile condominiale è configurabile quale innovazione suscettibile di utilizzazione separata da parte dei condomini.
Rispondiamo ad un quesito pervenuto in Redazione:
“Siamo sei condomini che viviamo in tre villette (bifamiliari) a schiera. Solo io, che vivo al secondo piano, ho in corso interventi di efficientamento energetico (due lavori trainanti e alcuni trainati), con detrazione al 110% (entro determinati limiti e rispetto di specifiche condizioni) e interventi di manutenzione straordinaria, con detrazione al 50%.
Ho letto che potrei inserire, tra i lavori “trainati” anche l’impianto di ascensore (anche in assenza della presenza di over 65 anni e soggetti rientranti nella L. 104/92). Il mio vicino direttamente interessato (vive al primo piano) mi ha fatto capire che per lui non ci sarebbero problemi (purché mi faccio carico di tutti i costi); gli altri (che non trarrebbero nessun beneficio), hanno eccepito che l’installazione dell’ascensore (esterno alla villetta bifamiliare sul lato di facciata verso la pubblica via), crea un’alterazione al “decoro architettonico), e pertanto avrei molte difficoltà ad ottenere l’autorizzazione dei condomini.
Domande: Per tale opera serve l’autorizzazione di tutti i condomini? Possono vietare l’esecuzione dell’opera per il suddetto motivo? È sufficiente quella del mio vicino al primo piano (anche perché andremmo ad occupare solo un po’ di area comune solo a noi due)?”.
Quando l’ascensore viene realizzato all’esterno, è necessario tenere presente:
L’installazione di un ascensore esterno in un condominio va deliberata con le maggioranze di cui all’articolo 1136, comma quinto, Codice Civile.
In caso di dissenso di alcuni condomini alla realizzazione dell’opera, le spese per l’installazione dell’ascensore esterno devono essere sostenute dai condomini che hanno provveduto alla realizzazione dell’impianto.
Quando l’installazione di un ascensore esterno all’interno di un condominio costituisce misura adottata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggioranza richiesta per l’approvazione dell’opera è quella semplice.
Se l’installazione avviene a spese di un condomino disabile non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Nel caso in cui l’installazione riguardi un edificio storico, bisognerà chiedere un’altra autorizzazione alla soprintendenza archeologica, delle belle arti e del paesaggio del territorio di provenienza.
Si può fruire del Bonus 110% anche per installare ascensori a patto che servano a favorire la mobilità interna ed esterna di soggetti con handicap motorio (Legge 104 del 1992) o anziani over 65 che hanno difficoltà a spostarsi.
Per installare un condominio esterno (che modifica sagoma o volumi dell’edificio) bisogna presentare la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) fornendo i disegni del progetto ed incaricando un professionista per la presentazione dell’istanza.
E’ necessario assicurarsi che il montaggio dell’ascensore esterno rispetti le norme igieniche, energetiche e antisismiche.
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