Ascensore: non sempre è sufficiente la SCIA! - BibLus-net

2022-10-09 12:34:54 By : Ms. ping xiao

CdS: per l’installazione di un ascensore in area a rischio sismico non basta la SCIA ma occorre anche l’autorizzazione del Genio Civile

L’installazione di un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un tema quanto mai attuale in tempi di bonus edilizi.

Sappiamo che tale dispositivo rappresenta un volume tecnico assentibile al massimo attraverso una SCIA.

C’è un caso, però, in cui il predetto titolo edilizio non può essere sufficiente per l’installazione di un ascensore, seppur finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 467/2022 interviene in merito con alcuni chiarimenti.

I tecnici di un Comune effettuavano un sopralluogo in un fabbricato privato sorto su area a rischio sismico con vincolo paesaggistico nonché idrogeologico, per il quale la proprietaria aveva presentato una SCIA avente oggetto opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

In particolare i tecnici del Comune, tra l’altro, contestavano l’installazione interna di un ascensore che, seppur contemplata nella SCIA, non ne erano state messe in evidenza nel progetto le bucature nei solai realizzate per la stessa installazione.

A parere dell’amministrazione comunale l’apertura di quei fori nel solaio avrebbe dovuto essere accompagnata dall’autorizzazione del Genio Civile, per cui veniva ordinata la sospensione dei lavori.

La donna decideva, quindi, di fare ricorso al Tar che lo respingeva con la seguente motivazione:

la predisposizione dell’ascensore interno mediante bucature nei solai, potendo compromettere la staticità del fabbricato, è sottoposto ad autorizzazione del genio civile, la cui assenza nel caso concreto ha impedito la procedibilità della SCIA.

La questione approdava in CdS; la ricorrente in appello sosteneva che:

I giudici di Palazzo Spada fanno presente che lo stesso DGR include l’installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Fatta questa premessa, i togati ritengono che la normativa citata non consente, in zona sismica, di installare ascensori senza il preventivo parere del Servizio Tecnico Regionale, quando tale intervento richieda di aprire aperture nei solai. E’ vero che è possibile realizzare aperture nei solai se di superficie non superiore a 1 m² e se non sono intaccate le nervature, tuttavia non se si tratti di installare un vano ascensore.

I giudici specificano, infine, che il titolo abilitativo e l’autorizzazione sismica seguono due iter autonomi: gli artt. 94 e successivi del dpr n. 380/2001 impongono, a prescindere dal titolo edilizio necessario, che gli interventi da realizzarsi in zona sismica siano sempre preventivamente autorizzati dal competente ufficio tecnico della Regione.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

Scarica Consiglio di Stato - sentenza n. 467 (installazione ascensore in area sismica)

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