Bonus barriere architettoniche: il tris di risposte del Fisco - BibLus-net

2022-10-09 15:31:06 By : Mr. Eason Zhong

Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2021; del 75% per quelle sostenute nel 2022, con limiti di spesa autonomi. Per gli interventi da realizzare nel 2022 è possibile fruire della detrazione al 75 o al 110%

Pioggia di chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

L’articolo 16-bis (comma 1, lett. e) del Tuir prevede la possibilità di portare in detrazione nella misura del 50% le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Tra le spese sono ricomprese quelle relative all’installazione di ascensori e montacarichi; sono detraibili tanto se realizzate su singole unità immobiliari, quanto se installate in un complesso condominiale nell’ambito delle parti comuni.

Inoltre, come precisato nella circolare 7/E/2021, la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.

La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto (con l’articolo 119-ter al dl n. 34/2020) un’agevolazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella contenuta nell’articolo 16-bis Tuir.

Si tratta di una detrazione del 75% e con tetti autonomi per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (vedi anche l’articolo precedente: Bonus barriere architettoniche: ecco come funziona il nuovo incentivo).

I limiti di spesa sono pari a 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero 40.000/30.000 euro per ciascuna unità familiare in caso di installazione in complessi condominiali; in tal caso, la detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali.

Oltre alle 2 ipotesi di agevolazioni fiscali (al 50 e al 75%), gli interventi legati all’eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare del Superbonus 110%.

Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del dl n. 34/2020 detti interventi, infatti, possono essere inclusi tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, di cui alla lett. e dell’articolo 16-bis Tuir.

Infine, è opportuno chiarire che la detrazione al 75% è da ritenersi aggiuntiva al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per quest’ultima detrazione, non è subordinata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Al riguardo, segnaliamo le 3 istanze di interpello che dei contribuenti hanno rivolto all’Agenzia delle Entrate: le risposte nn. 291, 292 e 293 del 23 maggio 2022.

Nell’istanza di interpello n. 291/2022 l’istante rappresenta di essere proprietario di un’unità abitativa all’interno di un condominio composto da 12 unità immobiliari.

Avendo la necessità di installare una piattaforma elevatrice al solo servizio della propria abitazione al terzo piano, in cui risiede anche un suo familiare disabile, ha deliberato in assemblea di autorizzare detta installazione.

Per il suddetto intervento, finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, spetta la detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR (detrazione al 50%). Tuttavia, avendo già avviato i lavori nel 2021 (e per il quale ha già versato un acconto), l’istante chiede di poter fruire della detrazione per le spese sostenute nel 2022 anche se l’intervento è iniziato nell’anno precedente.

L’Istante potrà fruire della detrazione del 75% (di cui all’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) per le spese a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022; per le spese sostenute, invece, nel 2021 potrà fruire della detrazione al 50% (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e del TUIR) delle spese medesime.

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Scarica Risposta AE - n. 291/2022 (barriere architettoniche e detrazione del 75%)

Nell’interpello in esame (n. 292/2022), l’istante è proprietario di una villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.

Sull’immobile in questione verranno effettuati interventi di efficientamento energetico agevolabili con il Superbonus (di cui all’art. 119, comma 1, del dl n. 34/2020) , quali di isolamento termico delle superfici e di sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale; nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico:

L’istante chiede di chiarire se:

Questo il parere reso dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese da sostenere nel 2022 riguardanti l’installazione della piattaforma elevatrice (già avviato nel 2021) ed ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L’istante ha facoltà di:

Scarica Risposta AE - n. 292/2022 (barriere architettoniche e detrazione del 75%)

Infine, il quesito n. 293/2022 riguardante un condominio minimo, a prevalente destinazione abitativa, composto da 5 unità immobiliari; sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole abitazioni, l’istante intende effettuare i seguenti interventi:

Oltre a detti interventi, i condomini intendono installare un ascensore finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, effettuato ai sensi dell’art. 119- ter del dl n. 34/ 2020, che prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 (Vedi anche: Bonus barriere architettoniche e ascensore).

A tal riguardo, viene chiesto se è possibile usufruire di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR, con una detrazione al 50%.

Qualora sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, l’istante potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75% calcolata sul limite di spesa autonomo rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

In sintesi, è possibile fruire della corrispondente detrazione nei limiti di spesa specificatamente prevista per ciascuno di essi, purché ovviamente siano contabilizzate separatamente le spese riferite a ciascun intervento.

Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse ma, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, per le medesime spese il contribuente potrà avvalersi di una sola delle detrazioni previste.

Scarica Risposta AE - n. 293/2022 (barriere architettoniche e detrazione del 75%)

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