Mascherina abolita, ma non del tutto: quando è ancora obbligatoria

2022-10-10 00:37:20 By : Mr. SONG PU

Dal 1° Ottobre è terminato l’obbligo di utilizzo della mascherina sui mezzi pubblici, come treni, autobus, e metropolitana, dopo essere stato prorogato fino al 30 settembre a inizio estate. Potrebbe sembrare quindi che la mascherina sia stata abolita, ma questa sensazione sarebbe da considerarsi una verità a metà. Rimangono infatti diversi luoghi in cui sarà ancora obbligatoria almeno fino al 31 ottobre.

Anche per quel che riguarda il green pass, per quanto ormai non venga più richiesto nella maggior parte delle situazioni, questo rimarrà obbligatorio per alcune tipologia di lavoratori. Vediamo quindi cosa cambia, come funziona per il settore privato e quello pubblico, e quando è ancora obbligatorio l’utilizzo del dispositivo di protezione.

Dal 1° ottobre è stato eliminato anche l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici per il trasporto di persone, sia locale, sia interregionale. Questo include treni, tram, autobus, e metropolitana. Tuttavia l’utilizzo del dispositivo di protezione rimane a discrezione del singolo. C’è da notare che, già prima dell’inizio di ottobre, la mascherina non era prevista per i voli aerei, sia nazionali sia internazionali, e sulle funivie.

I luoghi, e i lavori, per cui è ancora richiesta la mascherina obbligatoria rimangono pochi, e sono strettamente legati al settore sanitario e assistenziale o al settore privato in alcuni casi, come quando non è possibile garantire le distanze previste. Per la pubblica amministrazione invece l’utilizzo di dispositivi di protezione per le vie respiratorie è solo consigliato.

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Rimane attivo, a seguito della proroga prevista dall’ordinanza firmata dal Ministro Speranza, l’obbligo della mascherina Ffp2, per i dipendenti e visitatori di alcuni settori particolari, per la protezione delle persone più fragili.

L’utilizzo è necessario ancora per lavoratori, utenti, e visitatori di strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie e socioassistenziali, il che comprende le Rsa e tutte le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, le strutture di ospitalità e lungodegenza, le strutture riabilitative, e gli hospice.

Sono previste alcune esclusioni nei seguenti casi:

Queste regole rimarranno tali fino alla fine del mese, 31 ottobre, mentre fino al 31 dicembre resta l’obbligo di green pass per gli operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa, salvo eventuali proroghe. Gli operatori sanitari, fino a tale data, mantengono anche l’obbligo vaccinale.

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Per quel che riguarda il settore privato è previsto un protocollo delle parti sociali che indica come comportarsi, in particolare in caso di dipendenti in situazioni di fragilità e più a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19.

L’obbligo, previsto al 31 ottobre 2022, è per quelle situazioni in cui i colleghi lavorino fianco a fianco, quindi senza la possibilità di mantenere in alcuna situazione la distanza di sicurezza, oltre a poter essere richiesto in situazioni particolari, come all’interno degli ascensori.

I datori di lavoro devono fornire giornalmente le mascherine Ffp2 necessarie ai dipendenti, ma non sono generalmente tenuti a imporne l’utilizzo, se non in situazioni specifiche.

In particolare, come si legge all’interno del protocollo valido fino al 31 ottobre:

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Può un privato impedire l’entrata in negozio a clienti, o dipendenti, privi di mascherina? La cosa più facile sarebbe fornire mascherine ai clienti e consigliarne l’uso. C’è da notare però che la mascherina in sé non ha carattere discriminatorio, come anche detto dalla Professoressa Astrid Zei in una precedente intervista, e sarebbe da considerarsi al pari di altre situazioni simili, come nel caso degli studi dentistici o medici che forniscono i copriscarpe ai pazienti durante la visita per questioni igieniche.

Per quel che riguarda il settore pubblico, nella Pubblica Amministrazione l’utilizzo di sistemi di protezioni respiratori è consigliato, ma non obbligatorio, se non in specifiche occasioni come nel caso di contatto diretto con il pubblico in situazioni in cui si è sprovvisti di barriere protettive o quando si ha a che fare con persone fragili, clienti o colleghi che siano, oltre che negli ascensori e, in generale, negli spazi in cui non si può escludere il pericolo di assembramento.

Alle università è stata lasciata autonomia e a seconda dell’ateneo è stato scelto se reintrodurre l’obbligo o solo consigliare l’utilizzo delle mascherine. Bisognerà quindi rivolgersi al singolo istituto per valutare la situazione, anche se in generale ormai la maggior parte delle realtà scolastiche non hanno più l’obbligo.

Si tratta sempre di una situazione soggetta a cambiamenti e modifiche. Con il ritorno nei luoghi chiusi il rischio di contagio è aumentato, e questo potrebbe portare a decisioni diverse riguardo gli obblighi relativi all’utilizzo delle mascherine al chiuso.

Sulle modalità con cui verranno annunciate eventuali proroghe o modifiche, si può supporre che siano le stesse utilizzate per la proroga relativa all’utilizzo di mascherina sui mezzi pubblici, per esempio, e non per mano dei singoli sindaci.

Questo perché, come previsto nell’art. 50 del T.U.E.L. “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, si prevede che il Sindaco possa adottare le predette ordinanze, nella qualità di rappresentante della comunità locale.” Il potere di ordinanza sindacale comunque può assumere forme diverse, ed essere sia di emergenza oppure un connotato di ordinarietà, a seconda dei presupposti che ne giustificano l’emanazione. Tuttavia, con la fine dello stato di emergenza, anche il potere dei sindaci di emanare ordinanze su questo specifico argomento è mutato di conseguenza.

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