Come funziona l’imposta sul valore aggiunto agevolata per manutenzione, ristrutturazione o recupero degli edifici.
Se devi fare un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria della tua casa, ti sarai chiesto qual è l’Iva che devi pagare sui materiali edili da acquistare: si deve calcolare il 22% oppure c’è la possibilità di beneficiare sempre dell’imposta agevolata? Quando si applica l’Iva al 10%?
Di norma, come accennato, l’imposta sul valore aggiunto al 10% viene calcolata in caso di manutenzione dell’immobile, che sia di tipo ordinario o straordinario. Ma non sempre i lavori da effettuare danno diritto all’Iva agevolata. È necessario, ad esempio, che l’edificio oggetto della ristrutturazione o della manutenzione sia ad uso residenziale. Il tutto è contenuto in una legge del 1999 [1] che spiega quali sono gli interventi per i quali è possibile applicare l’Iva al 10%. Vediamo che cosa dice la normativa.
L’Iva al 10% è un’agevolazione che lo Stato prevede per chi deve realizzare dei lavori edili di manutenzione o di ristrutturazione, di recupero edilizio, di restauro e di risanamento conservativo di un immobile residenziale. L’imposta sul valore aggiunto al 10% può essere applicata non solo sul costo dei lavori ma anche su quello dei materiali semilavorati e delle materie prime che servono per realizzare le opere.
Va da sé che l’Iva viene riconosciuta al 10% quando c’è un regolare contratto di appalto per eseguire i lavori. Quindi, il proprietario di una casa che vuole fare la manutenzione da sé non può pretendere di andare a comprare il materiale e di pagare l’Iva agevolata: il beneficio scatta all’interno del contratto stesso, quindi dovrà essere l’impresa edile ad acquistare e fornire il materiale.
L’altra condizione per avere l’imposta al 10%, come già anticipato, è che i lavori interessino un immobile ad uso residenziale. Più precisamente:
Nello specifico, la legge ammette l’applicazione dell’Iva al 10% per i seguenti lavori eseguiti con regolare contratto di appalto negli immobili residenziali:
Per quanto riguarda i beni che danno diritto all’Iva agevolata al 10%, la legge ammette al beneficio «i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate».
C’è, però da fare un’operazione matematica per calcolare l’Iva al 10% sui cosiddetti beni significativi quando si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’imposta ridotta può essere applicata solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. E qui ci vuole un esempio.
Poniamo che il totale del costo della ristrutturazione edilizia sia di 10.000 euro, che per i beni significativi si spenda 6.500 euro e che la mano d’opera venga a costare 3.500 euro. Totale, appunto, 10.000 euro. L’Iva al 10% si applica alla differenza tra il costo totale della ristrutturazione (10.000 euro) e quello dei beni (6.500 euro). Risultato: l’Iva agevolata verrà applicata su 3.500 euro.
Quali sono, però, questi beni significativi che danno diritto all’agevolazione fiscale? Si tratta di:
Giova sottolineare il fatto che non è possibile applicare l’Iva al 10% su materiali o beni comprati dal committente o non forniti dall’impresa appaltatrice. Non viene riconosciuta nemmeno su:
Solo nel caso dei lavori di ristrutturazione e di recupero edilizio è possibile applicare l’Iva agevolata senza alcuna deroga.
Per poter applicare l’Iva agevolata al 10%, ovvero nel caso di lavori sulla seconda casa o successive e per la fornitura dei beni significativi sopra elencati, occorre presentare i seguenti documenti:
L’impresa appaltatrice che effettua il lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria deve indicare in fattura, oltre al servizio realizzato, i beni significativi ammessi all’Iva agevolata che sono stati forniti.
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