Ascensore rumoroso montato con vecchie staffe. Condannata la ditta all'eliminazione dei difetti

2022-10-09 15:20:50 By : Ms. Coco Li

La realizzazione di ascensori negli edifici condominiali può causare non poche problematiche soprattutto quando, durante l'installazione, non vengono rispettati gli opportuni accorgimenti tecnici e la messa in opera dell'impianto difettato diventa causa di rumore, fumo, impedendo ai singoli proprietari esclusivi il sereno godimento del bene.

Ancora una volta la giurisprudenza di merito accende i riflettori sul tema dell'inadeguata installazione degli ascensori valutando quali siano le fattispecie di responsabilità che si profilano in tali casi.

La vicenda. Un condominio si oppone al decreto ingiuntivo notificatogli dalla società appaltatrice dei lavori per l'installazione dell'ascensore nello stabile, la quale rivendica il pagamento della somma di oltre trentamila euro a titolo di saldo del compenso maturato per i lavori effettuati.

A sostegno della sua opposizione il condominio contesta, dal canto suo, il grave inadempimento della società rispetto alle obbligazioni discendenti a suo carico dal contratto, chiedendo di essere tenuto indenne dalla future richieste di risarcimento del danno che avrebbero promosso i singoli condomini.

A supporto della sua domanda il condominio ribadisce che, già dopo un mese dall'inizio dei lavori, la società si è subito mostrata inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal contratto rendendosi responsabile, inoltre, del mancato rispetto degli obblighi di sicurezza.

A fronte di tali circostanze, infatti, il condominio ha contestato che durante il funzionamento dell'ascensore si propagava un rumore insopportabile ed, in varie occasioni, si erano manifestate difficoltà di funzionamento dell'impianto che avevano determinato più volte blocco della cabina con persone a bordo, tanto che a causa di tali disservizi numerosi condomini ne contestavano il mancato utilizzo.

Dopo la contestazione formale dei vizi dell'ascensore ad opera dell'amministratore condominiale, le parti (condominio e società) avevano sottoscritto un accordo transattivo ove il condominio si impegnava a versare il saldo del prezzo ed i canoni per la manutenzione dell'impianto mentre, d'altra parte, la società si impegnava ad eliminare le cause che determinavano il cattivo funzionamento dell'impianto.

La sentenza. La sentenza della sesta sezione civile del Tribunale di Genova ha accolto l'eccezione sollevata dal condominio soffermandosi sul concetto di grave vizio. (Tribunale di Genova, VI sez. civ., 12.3.2018 n. 736).

Evidenzia,in primo luogo, il provvedimento che il condominio a fronte dell'accordo transattivo stipulato con la società si era obbligato esclusivamente al versamento di un acconto sul prezzo complessivamente pattuito per l'installazione dell'ascensore, ed aveva onorato tale impegno provvedendo a versare alla società la somma di venticinquemila euro.

Il saldo del presso complessivo, pari all'importo di ulteriori trentamila euro, in base a quanto previsto dall'accordo, invece sarebbe stato versato dal condominio solo dopo l'eliminazione dei difetti da parte della società.

In tema di obbligo dell'amministratore condominiale di provvedere alla manutenzione dell'ascensore anche senza l'autorizzazione dell'assemblea si segnala il contributo dell'avv. Orefice: L'amministratore di condominio può stipulare un contratto di manutenzione o di verifica periodica dell'ascensore senza l'autorizzazione dell'assemblea?

Tuttavia nel corso del giudizio è emerso che, anche dopo la sottoscrizione di tale accordo transattivo fra condominio e società, il condominio (tramite il proprio legale di fiducia) aveva continuato a contestare gravi difetti di funzionamento dell'ascensore comunicando alla società la richiesta di risarcimento dei danni attivata nei suoi confronti da parte di uno dei condomini che contestava l'invivibilità del suo appartamento a causa del rumore insopportabile che si propagava dall'ascensore.

Alla luce di tali circostanze, dopo aver accertato che il condominio nell'accordo transattivo non aveva rinunciato ad intraprendere nei confronti della società l'azione per contestare i vizi e la difformità dell'opera, la sentenza si sofferma sull'eccezione di grave inadempimento formulata dal condominio che giustifica il mancato versamento del saldo pattuito a fronte del palese inadempimento da parte della società opposta.

In particolare, in merito all'eccessiva rumorosità dell'impianto, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'impianto era difforme rispetto ai requisiti di tolleranza acustica previsti dall'ordinamento. (D.P.C.M. 05.12.1997, tabella 1,2,3 allegato 2)

Nell'ambito degli accertamenti tecnici effettuati, infatti, è stato accertato l'utilizzo di "vecchie staffe di fissaggio che enfatizzano le vibrazioni dell'ascensore determinando l'emissione e la propagazione del rumore".

Non trova, pertanto, alcun spazio la tesi della società installatrice che tenta di sottrarsi alla sua responsabilità sostenendo che la causa del rumore emesso durante il funzionamento dell'ascensore era addebitabile alla vetustà dell'edificio ed al mancato adeguato isolamento acustico dello stesso.

Evidenzia a tal proposito la pronuncia che non vi è alcun dubbio che la società non ha provveduto ad eseguire a regola d'arte il lavoro commissionatogli dal condominio (impianto ascensore) e la stessa, nel momento in cui avesse riscontrato problematiche durante l'esecuzione dei lavori, a fronte delle caratteristiche strutturali dell'immobile, aveva il preciso obbligo di informare il committente (condominio).

(In tema di ripartizione delle spese per i lavori all'ascensore ed utilizzo delle tabelle millesimali avv. Gallucci: Quali tabelle millesimali si utilizzano per approvare i lavori sull'ascensore condominiale?)

Il Tribunale di Genova, riportandosi ad un principio già sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'immissione di rumore fumo e odori rappresentano vizi che menomano il normale godimento di un'unità immobiliare, ha stabilito che analoga considerazione si impone per un ascensore che non rispetti i requisiti acustici previsti dalla legge riverberi immissioni acustiche intollerabili nelle proprietà dei singoli condomini ed alla luce di tale valutazione ha accolto l'eccezione di grave inadempimento sollevata dal condominio revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società ad eliminare i vizi che caratterizzano il funzionamento dell'ascensore, dichiarando di conseguenza non dovuta il saldo del prezzo pattuito per il completamento di tale opera da parte del condominio (Cass. civ. sez. II, 4.12.2015 n. 24763).

Tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Notificami via email i nuovi commenti

Ecco perchè non è detto che un ascensore rumoroso deve essere per forza sostituito. Un condominio impugna l'ordinanza del Comune con la quale era stato ordinato di adottare azioni di contenimento del rumore

Email Newsletter Ogni settimana tutte le ultime novità sul condominio

  Più di 90.000 colleghi/condomini si sono iscritti! E TU COSA ASPETTI?

Se mal funzionamento caloriferi, spesa.

Spese impianto ascensore - va ripartita secondo la tabella ascensore?

Riscaldamento centralizzato e non funzionamento

Riproduzione riservata. © Condominioweb è una testata scientifica registrata al ROC con n. 26795. Email: info@condominioweb.com Gruppo Condominioweb Srl P. Iva 01473350880 - Iscrizione registro delle imprese di Ragusa, R.E.A. 122307 - ISSN 2531-8632