Installare l'ascensore in condominio: che maggioranza serve e come opporsi

2022-10-09 15:23:37 By : Mr. Cao ShengNan

Molti edifici di vecchia costruzione sono sprovvisti di ascensore. Ecco quale maggioranza assembleare serve per installare un ascensore in condominio e tutti i possibili casi di opposizione da parte degli altri condomini.

Abitare ai piani alti di un edificio senza ascensore può diventare un problema serio, raggiunta una veneranda età o quando si hanno altri problemi che comportano un bel po’ di difficoltà a salire ai piani superiori.

Soprattutto gli edifici di vecchia costruzione ne possono essere sprovvisti. Per molti condomini, però, diventa uno strumento necessario per poter uscire e ritornare a casa. Pertanto, capita spesso di portare all’ordine del giorno della riunione condominiale l’installazione di un ascensore, servoscale o montascale.

Ma è sempre consentita l’installazione? Quale maggioranza serve? E, soprattutto, quando ci si può opporre?

Sono molti gli edifici, soprattutto quelli di vecchia costruzione, ad essere sprovvisti di ascensore. Pertanto, spesso, si porta in assemblea, come punto all’ordine del giorno, l’installazione ex novo.

Quando un edificio ne è sprovvisto, l’installazione di un ascensore è regolamentata dall’articolo 1120 del Codice Civile e rientra, appunto, tra le innovazioni dirette al miglioramento e all’uso più comodo delle parti comuni dell’edificio.

Ebbene sì, l’ascensore fa parte delle parti comuni condominiali. Si tratta di uno strumento che è destinato al godimento di tutti i condomini dello stabile e tutti coloro che se ne servono devono partecipare alle spese di manutenzione dello stesso. Devono partecipare anche coloro che non utilizzano il bene? Sì, in quanto non si considera l’utilizzo che se fa effettivamente, bensì l’utilizzo potenziale. Pertanto, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini, anche da quelli che abitano ai primi piani o al piano terra.

Tuttavia, l’installazione non comporta necessariamente che anche i condomini contrari ne paghino le relative spese di installazione. In questo caso, la spesa sarà sostenuta soltanto dagli interessati e, quindi, da coloro che ne fanno utilizzo. Successivamente, anche gli altri condomini possono diventarne proprietari, con l’obbligo di pagare pro quota tutte le spese sostenute.

Ritorniamo all’installazione ex novo, in caso di edifici sprovvisti. Per deliberare l’installazione è necessario avere un numero di voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione.

Poc’anzi, abbiamo affermato che l’installazione dell’ascensore rientra tra le innovazioni per migliorare le parti comuni di un condominio. Si può essere o meno d’accordo all’installazione ex novo. Ciò non toglie, comunque, di esprimere il voto contrario all’installazione, non utilizzarlo e non pagare le relative spese di gestione e manutenzione.

Vi sono, però, alcuni casi in cui ci si può anche opporre all’installazione dell’ascensore. Quali sono questi casi?

Dobbiamo sempre rifarci all’articolo 1120 del Codice Civile: 

“Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Si comprende bene che la sua realizzazione non debba comportare pregiudizi al fabbricato. Per esempio, ci si può opporre quando la sua realizzazione va a ridurre in maniera generosa l'ampiezza o il volume del vano scale. In questi casi, è possibile anche optare per l’installazione di servoscale o altre strutture mobili che non vadano a modificare l’ampiezza del vano scale. La legge, in questo caso, dispone che prima di installare un nuovo impianto devono essere verificati i requisiti strutturali dell'edificio. La cabina deve misurare almeno 80x120 cm; mentre, nello stesso tempo, la rampa di scale, dopo l'installazione, non deve misurare meno di 80-90 cm.

C’è anche un’altra alternativa. Si può optare, sempre che vi siano le condizioni, di installare un ascensore esterno, che deve essere deliberato dalla maggioranza indicata in precedenza per gli altri ascensori tradizionali. In riferimento alle condizioni, in questo caso, per esempio, l'impianto deve avere una distanza di almeno tre metri da eventuali aperture di altri condomini.

Bisogna, però, fare alcune considerazioni. L’installazione di un ascensore è correlata all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ciò vuol dire che se in condominio abitano persone con handicap o anziani, allora l’installazione prevale su una possibile opposizione in merito al decoro oppure al pregiudizio di utilizzo di una parte comune. In ogni caso, sarà compito del giudice effettuare tutte le verifiche necessarie.

Ricordiamo, infine, che gli ascensori di vecchia installazione - prima del 1999 - devono essere adeguati alle nuove normative comunitarie riguardo la sicurezza.

In ogni caso, periodicamente, su tutti gli ascensori devono essere effettuati i controlli necessari atti a verificare le condizioni e lo stato d'usura delle parti meccaniche ed elettriche.

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