Superbonus, villetta a schiera e impianto idrico condominiale

2022-10-10 15:24:24 By : Ms. Wendy Liu

In claris non fit intepretatio, recita un noto brocardo latino: vietato entrare, per dirla con un esempio immediatamente percepibile è un precetto che non ha bisogno di chissà che spiegazioni.

Varrebbe anche così per le regole, oggi chiarissime, in relazione ad abitazioni funzionalmente indipendenti e possibilità di godere del superbonus del 110%.

Non è stato di questo avviso, evidentemente, qualche contribuente che ha ritenuto utile chiedere all'Agenzia delle Entrate, con apposita istanza d'interpello, se possa essere considerata funzionalmente indipendente la sua unità immobiliare ubicata in condominio ed avente impianto idrico legato a quello condominiale.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

L'AdE con la risposta n. 116 del 16 febbraio 2021 ha dato risposta positiva. L'ente, nella sostanza, non ha fatto altro che ribadire chiaramente ciò che era stato specificato dalla Legge di Bilancio per l'anno 2021.

La prima versione dell'art. 119 d.l. Rilancio faceva riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti aventi accesso autonomo dall'esterno senza specificare in maniera chiara né quest'ultimo requisito, né il primo, quello riguardante l'indipendenza funzionale.

Il decreto Agosto ha posto rimedio alla chiarificazione della questione inerente al concetto di accesso autonomo dall'esterno.

Secondo l'art. 119 d.l. Rilancio oggi vigente - sul punto modificato dal c.d. decreto Agosto - per "accesso autonomo dall'esterno" «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Superbonus: alternative alla detrazione e responsabilità di fornitori e cessionari

La villetta sita nel condominio avente accesso solo ad essa riservato sulla strada privata condominiale ovvero sulla pubblica via, accesso avente caratteristiche descritte dalla norma, può dirsi unità immobiliare che ha un accesso autonomo dall'esterno.

Restava il problema non secondario della definizione di indipendenza funzionale.

Il decreto Requisiti tutt'oggi vigente considera soddisfatto questa condizione qualora l'unità immobiliare già avente accesso autonomo dall'esterno, così come qui definito, "sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo)."

Giustamente ci si è domandati se tutti questi impianti dovessero essere autonomi, o meglio dotati di allaccio diretto col punto di fornitura.

L'Agenzia delle Entrate fu compulsata al riguardo e non dette risposta chiara, sebbene la circolare n. 30/E del 2020 sembrava non essere così rigida (si veda fattispecie relativa ad abitazione con impianto di riscaldamento connesso ad impianto supercondominiale di teleriscaldamento).

La legge di Bilancio per l'anno 2021 è intervenuta chiarendo inequivocabilmente che il requisito dell'indipendenza funzionale richiesto dall'art. 119 d.l. Rilancio e esplicitato dal d.m.

Requisiti è rispettato allorquando l'unità immobiliare sia dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale».

Superbonus in condominio e tetti massimi di spesa: la Risoluzione n. 60/2020

Nell'interpello che ha dato la stura alla risposta n. 116/2021 in commento, il contribuente faceva presente di essere proprietario di un'abitazione in condominio avente accesso autonomo dall'esterno e che per gli impianti era così organizzata;

L'interpellante domandava all'Agenzia se la sua unità immobiliare potesse considerarsi funzionalmente indipendente, abbozzando risposta positiva, dato il contenuto dell'art. 119 d.l. Rilancio.

L'AdE ha concordato, sostanzialmente ripercorrendo l'excursus che abbiamo qui premesso concludendo che «in relazione agli interventi ammissibili che intende realizzare sull'unità abitativa, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, non è precluso l'accesso al Superbonus».

Chi ha casa autonoma in condominio con "bolletta dell'acqua condominiale" e gli altri impianti autonomi può dormire sogni tranquilli: gli interventi di efficientamento energetico sulla sua abitazione possono accedere al superbonus.

Legittima la delibera che impone ai condomini l'installazione dei contatori di sottrazione in ogni appartamento

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